Nella seduta del 5 aprile è stato approvato definitivamente dall’Aula del Senato, con 190 sì e 23 astensioni,  il ddl n. 2462 recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico”.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli:
– l’art.1, dispone l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, relativo ai “delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
– l’art. 2, esclude i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione, a tal fine novellando l’art.196 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). L’articolo si pone in linea con la sollecitazione avanzata da ANCI, fra l’altro anche nel documento elaborato in relazione all’audizione svolta dinnanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionale e bilancio della Camera dei deputati  volta ad introdurre “regole più semplici per i piccoli comuni”, in modo da differenziare gli adempimenti a carico degli stessi, che sovente registrano carenze di personale o non hanno personale adeguatamente formato per poter assolvere al meglio al complesso dei compiti assegnati:
– l’articolo 3, eleva a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti. L’articolo 3 novella pertanto l’articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati, e dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 138, della legge n.56/2014, che attualmente riserva (solo) ai sindaci di comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.

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